Testo unicoCapo IV

Art. 46

Art. 39 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Nulla è innovato nell'organamento, nelle attribuzioni e nella disciplina dell'arma dei RR. Carabinieri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-46

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Art. 39 legge 21 agosto 1901, n. 409. (Art. 46 Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo