Testo unico›Capo III
Art. 41
Art. 34 legge 21 agosto 1901, n. 409.
In vigore dal 17 nov 1907
La forza armata quando interviene sul luogo di un reato è specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che, sino all'arrivo dell'autorità competente, venga alterato lo stato delle cose.
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