Testo unicoCapo III

Art. 41

Art. 34 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
La forza armata quando interviene sul luogo di un reato è specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che, sino all'arrivo dell'autorità competente, venga alterato lo stato delle cose.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 34 legge 21 agosto 1901, n. 409. (Art. 41 Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo