Testo unicoCapo III

Art. 39

Art. 32 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i RR. carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 32 legge 21 agosto 1901, n. 409. (Art. 39 Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo