Testo unico›Capo III
Art. 39
Art. 32 legge 21 agosto 1901, n. 409.
In vigore dal 17 nov 1907
Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i RR. carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.
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