Art. 39 · Art. 32 legge 21 agosto 1901, n. 409.
Testo unicoCapo III

Art. 39

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Art. 32 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i RR. carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-39