Testo unico›Capo III
Art. 39
39 / 58Art. 32 legge 21 agosto 1901, n. 409.
In vigore dal 17 nov 1907
Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i RR. carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.
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