Testo unicoCapo III

Art. 36

Art. 29 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di pubblica sicurezza, nella cui circoscrizione si trovano, di ogni reato e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio. Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con ispeciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del Codice di procedura penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-36

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