Testo unico›Capo V
Art. 52
Articoli 44 e 22 legge 21 agosto 1901, n. 409 e art. 1 legge 24 marzo 1907, n. 116.
In vigore dal 17 nov 1907
Fino al 1° luglio 1908 continuerà ad essere a carico dei Comuni la metà della spesa per la retribuzione alle guardie di città.
L'obbligo del comune di Roma a concorrere per la spesa della retribuzione dovuta alle guardie di città rimane stabilito nella somma fissa di L. 391,950.
Sono a carico del rispettivo Comune, per il tempo sopra indicato, le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di città.
Nei casi contemplati dal 2° e 3° comma dell', e sempre fino al 1° luglio 1908, il Comune contribuirà al mantenimento delle guardie di città, pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennità delle guardie municipali.
Sono parimente a carico del Comune, nei casi suddetti e per il tempo sopraindicato, le spese per le caserme e l'accasermamento.
Dal 1° luglio 1908 saranno assunte per metà dallo Stato tutte le spese indicate nel presente articolo e dal 1° luglio 1909 le spese stesse passeranno per intero a carico dello Stato.
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