Testo unico›Capo V
Art. 56
Art. 4 legge 30 dicembre 1906, n. 648 e art. 2 legge 8 luglio 1906, n. 318.
In vigore dal 17 nov 1907
Ferme restando le disposizioni contenute nell' del presente testo unico, ai graduati e alle guardie di città che, alla data della legge 8 luglio 1906, n. 318, avessero già contratto la prima rafferma di cinque anni ed alla scadenza della medesima contrarranno la seconda rafferma di altri cinque anni, è concesso, per questa, un primo premio di lire cinquecento ed un secondo premio di altre lire cinquecento, se, a suo tempo, contrarranno la terza rafferma, per uguale durata.
A coloro che, alla stessa epoca, avessero già contratto la seconda rafferma, ed al termine di essa contrarranno la terza rafferma, è concesso, per questa, un primo premio di lire cinquecento ed un secondo premio di altre lire cinquecento, quando, a tempo debito, contrarranno la quarta.
Ai graduati ed alle guardie di città che, sempre all'epoca suindicata, avessero già contratto la terza rafferma di cinque anni, sarà concesso, all'atto della contrattazione della quarta rafferma, un premio di lire cinquecento ed a quelli che si trovassero in corso della quarta rafferma sarà corrisposta la quota di lire cento fino al compimento della rafferma stessa.
La concessione di tali premi sarà fatta con le norme stabilite dal regolamento.
Per provvedere all'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto , è stabilita una spesa di L. 650,000 per l'esercizio finanziario 1906-1907 ed altra maggiore spesa di L. 150,000 è autorizzata per l'applicazione del presente articolo.
Per gli esercizi successivi la somma occorrente sarà stabilita di volta in volta ed inscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-56