Testo unico›Capo V
Art. 54
Art. 1° legge 30 dicembre 1906, n. 648.
In vigore dal 17 nov 1907
La categoria degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza è soppressa; coloro che vi appartengono saranno collocati, secondo le loro attitudini, con le norme stabilite dal regolamento, o nel personale degli ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza, o in quello delle guardie di città.
L'organico del personale d'ordine di pubblica sicurezza è aumentato di cinquecento posti, come dall'annessa tabella B, i quali saranno conferiti agli agenti ausiliari dichiarati idonei, con deroga dal testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali, approvato con Regio decreto 30 novembre 1902, n. 521, e dalla legge 2 giugno 1904, n. 217, che modifica il testo unico precitato.
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