Art. 1

In vigore dal 17 nov 1907
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto l' della legge 30 dicembre 1906, n. 648, che dà facoltà al nostro Governo di pubblicare un testo unico della legge 21 agosto 1901, n. 409, coordinata con la predetta legge 30 dicembre 1906 e con le altre che l'hanno modificata; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza visto d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Gattico, addì 31 agosto 1907. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-rd-1

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