Testo unicoCapo I

Art. 8

Art. 8 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
La pianta organica e gli stipendi degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza sono stabiliti dall'annessa tabella B.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-8

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