Testo unicoCapo I

Art. 10

Art. 10 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, saranno stabiliti i titoli per essere ammessi a ciascuna carriera, le norme per gli esami e per il tirocinio, quelle per le promozioni e per la disciplina, nonché le attribuzioni degli impiegati di pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-10

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Art. 10 legge 21 agosto 1901, n. 409. (Art. 10 Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo