Testo unico›Capo I
Art. 10
Art. 10 legge 21 agosto 1901, n. 409.
In vigore dal 17 nov 1907
Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, saranno stabiliti i titoli per essere ammessi a ciascuna carriera, le norme per gli esami e per il tirocinio, quelle per le promozioni e per la disciplina, nonché le attribuzioni degli impiegati di pubblica sicurezza.
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