Testo unicoCapo I

Art. 9

Art. 9 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Gli impieghi nell'Amministrazione di pubblica sicurezza si conseguono entrando in carriera come alunno nelle rispettive categorie. I posti di alunno si conferiscono in seguito ad esame di concorso. Dopo un tirocinio, che non potrà avere durata minore di sei mesi, gli alunni conseguiranno la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-9

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