Testo unicoCapo I

Art. 7

Art. 7 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
In caso d'urgenza, i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono ordinare l'esecuzione delle loro ordinanze anche fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente, purchè ne diano preventivo o contemporaneo avviso all'autorità politica della circoscrizione in cui il servizio deve essere eseguito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-7

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