Testo unicoCapo I

Art. 2

Art. 2 legge 21 agosto 1901, n. 409, e art. 1 legge 8 luglio 1906, n. 318, allegato F.

In vigore dal 5 set 1974
Sono ufficiali di pubblica sicurezza gli ispettori generali, i questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari e i delegati. I funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti che svolgono funzioni di vice questore vicario, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-2

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