Testo unicoCapo I

Art. 3

Art. 3 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Nelle città capoluogo di provincia è stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza. Nelle città capoluogo di circondario è stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza. Il ministro dell'interno può stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri Comuni, secondo il bisogno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-3

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