Testo unico›Capo I
Art. 3
Art. 3 legge 21 agosto 1901, n. 409.
In vigore dal 17 nov 1907
Nelle città capoluogo di provincia è stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.
Nelle città capoluogo di circondario è stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza.
Il ministro dell'interno può stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri Comuni, secondo il bisogno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-3