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Art. 6
Art. 6 legge 21 agosto 1901, n. 409.
In vigore dal 17 nov 1907
Nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto, del sottoprefetto o del questore.
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