Testo unicoCapo I

Art. 4

Art. 4 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Nelle città capoluogo di provincia, con una popolazione superiore a 100,000 abitanti, all'ufficio provinciale potrà essere preposto un questore. Il questore, nel circondario di sua residenza, ha tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto, e può avere alla sua dipendenza uffici di sezione. Nelle altre città capoluogo di provincia all'ufficio è preposto un commissario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-4

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