Testo unicoCapo I

Art. 1

Art. 1 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Il servizio di pubblica sicurezza dipende dal Ministero dell'interno e, subordinatamente, dai prefetti e dai sottoprefetti ed è eseguito, sotto la loro direzione, dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza, coadiuvati da un personale d'ordine e di servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-1

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Art. 1 legge 21 agosto 1901, n. 409. (Art. 1 Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo