Testo unico›Capo I
Art. 1
Art. 1 legge 21 agosto 1901, n. 409.
In vigore dal 17 nov 1907
Il servizio di pubblica sicurezza dipende dal Ministero dell'interno e, subordinatamente, dai prefetti e dai sottoprefetti ed è eseguito, sotto la loro direzione, dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza, coadiuvati da un personale d'ordine e di servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-1