Testo unicoCapo I

Art. 13

Art. 13 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che avranno raggiunto l'età di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-13

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