Testo unicoCapo I

Art. 15

Art. 4 legge 29 dicembre 1904, n. 686.

In vigore dal 17 nov 1907
Le pensioni spettanti agli ufficiali di pubblica sicurezza che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda che di autorità o per prescrizione di legge, saranno liquidate sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio attivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-15

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