Testo unico›Capo I
Art. 15
Art. 4 legge 29 dicembre 1904, n. 686.
In vigore dal 17 nov 1907
Le pensioni spettanti agli ufficiali di pubblica sicurezza che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda che di autorità o per prescrizione di legge, saranno liquidate sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio attivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-15