Testo unico›Capo II
Art. 19
Art. 16 e 41 legge 21 agosto 1901, n. 403.
In vigore dal 17 nov 1907
Le guardie di città sono costituite in un unico corpo dipendente dal Ministero dell'interno, secondo l'annessa tabella A, ed hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria.
Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il Ministero dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più Comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città, con quelle norme che saranno stabilite in un decreto Reale.
I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia affidata alle guardie di città. In questo caso sarà provveduto con decreto Reale.
Nei casi sopraindicati le guardie municipali, che abbiano i requisiti necessari, saranno ammesse nel corpo delle guardie di città.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-19