Testo unicoCapo II

Art. 24

Art. 3 legge 8 luglio 1906, n. 318.

In vigore dal 17 nov 1907
È istituita, pel corpo delle guardie di città, una medaglia al merito di servizio. Avranno diritto a conseguirla ed a fregiarsene i graduati e le guardie di città che abbiano prestato 15 anni di servizio effettivo nel corpo. A tale medaglia è annesso l'annuo soprassoldo di L. 100, che sarà goduto da coloro che l'abbiano ottenuta, fino a quando facciano parte del corpo. Avranno altresì diritto di conseguire e di fregiarsi di tale medaglia gli ufficiali, dopo venti anni di effettivo servizio nel corpo, ma ad essi non è dovuto il soprassoldo. La spesa relativa sarà prelevata dalle economie sul fondo delle paghe delle guardie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-24

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Art. 3 legge 8 luglio 1906, n. 318. (Art. 24 Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo