Testo unico›Capo II
Art. 24
Art. 3 legge 8 luglio 1906, n. 318.
In vigore dal 17 nov 1907
È istituita, pel corpo delle guardie di città, una medaglia al merito di servizio.
Avranno diritto a conseguirla ed a fregiarsene i graduati e le guardie di città che abbiano prestato 15 anni di servizio effettivo nel corpo.
A tale medaglia è annesso l'annuo soprassoldo di L. 100, che sarà goduto da coloro che l'abbiano ottenuta, fino a quando facciano parte del corpo.
Avranno altresì diritto di conseguire e di fregiarsi di tale medaglia gli ufficiali, dopo venti anni di effettivo servizio nel corpo, ma ad essi non è dovuto il soprassoldo.
La spesa relativa sarà prelevata dalle economie sul fondo delle paghe delle guardie.
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