Testo unicoCapo II

Art. 20

Art. 24 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Nei Comuni dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città, il sindaco darà all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sarà determinata dal regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale. Un ufficiale di pubblica sicurezza sarà a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni. Il prefetto, d'accordo col sindaco, determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-20

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