Testo unicoCapo II

Art. 21

Art. 17 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
In Roma avrà sede, alla dipendenza del Ministero dell'interno, una scuola per l'istruzione delle guardie di città, con le norme da stabilirsi mediante speciale regolamento. La scuola avrà pure una sezione di allievi guardie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-21

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