Testo unicoCapo II

Art. 17

Art. 14 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri Reali e le guardie di città.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-17

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Art. 14 legge 21 agosto 1901, n. 409. (Art. 17 Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo