Testo unico›Capo II
Art. 22
Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648.
In vigore dal 17 nov 1907
Agli allievi guardie di città, all'atto dell'arruolamento, sarà accreditato un premio d'ingaggio di L. 150, da versarsi, secondo le norme stabilite nel regolamento, parte alla cassa della scuola allievi e parte alla massa individuale.
Ai graduati ed alle guardie di città che, compiuta la prima ferma di anni 5, continuano con regolare rafferma a prestare servizio, verrà corrisposto un soprassoldo che, dal sesto al decimo anno di servizio, sarà di annue L. 100, e che dall'undecimo anno fino alla cessazione del servizio, verrà elevato da L. 100 a L. 200.
Ai graduati, alle guardie di città e agli agenti sedentari, ammogliati o vedovi con prole, cha non usufruiscono di alloggio gratuito, è concessa una indennità mensile di L. 20.
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