Testo unico›Capo II
Art. 27
Art. 20 legge 21 agosto 1901, n. 409.
In vigore dal 17 nov 1907
È punita secondo il Codice penale militare e dai tribunali militari:
1° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di arma da fuoco del corpo;
2° l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minaccie o vie di fatto.
Sono superiori gli ufficiali e graduati del corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza.
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