Art. 27 · Art. 20 legge 21 agosto 1901, n. 409.
Testo unicoCapo II

Art. 27

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Art. 20 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
È punita secondo il Codice penale militare e dai tribunali militari: 1° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di arma da fuoco del corpo; 2° l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minaccie o vie di fatto. Sono superiori gli ufficiali e graduati del corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-27