Testo unicoCapo II

Art. 29

Art. 23 legge 21 agosto 1901, n. 409 e art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648.

In vigore dal 17 nov 1907
Le guardie di città sono comandate e dirette nel servizio di polizia, sotto la dipendenza dell'autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza. Nelle città sedi di questura sono istituiti ufficiali del corpo delle guardie di città, giusta l'organico, da nominarsi con le norme che saranno determinate dal regolamento. Agli ufficiali, non residenti nella capitale e che non usufruiscono d'alloggio gratuito, è concessa una indennità mensile di lire venticinque, se celibi, di lire quaranta, se ammogliati o vedovi con prole. Gli stipendi degli ufficiali del corpo delle guardie di città sono aumentabili di un decimo sessennale per due volte consecutive.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-29

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