Testo unicoCapo II

Art. 25

Art. 18 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Con regolamento da approvarsi con decreto Reale sarà provveduto all'ordinamento del corpo suddetto, secondo l'organico, e saranno altresì stabilite le norme per le nomine, le promozioni, il licenziamento, nonché quelle relative al servizio, alla disciplina ed alle attribuzioni delle guardie di città. Saranno pure con regolamento determinate la durata della ferma di servizio, la divisa e l'armamento delle guardie di città.
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Art. 18 legge 21 agosto 1901, n. 409. (Art. 25 Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo