Testo unico›Capo II
Art. 23
Art. 2 legge 8 luglio 1906, n. 318.
In vigore dal 1 feb 1919
Ai graduati e alle guardie di città, dopo compiuta la prima ferma di 5 anni, è concesso per la prima rafferma un premio di lire 500, ed altro premio di lire 500 è concesso per la seconda rafferma.
Ai graduati ed alle guardie di città, i quali, dopo aver abbandonato il servizio, vi fossero riammessi, non sarà, per gli effetti del suddetto premio, tenuto conto del servizio anteriormente prestato, e la riammissione sarà considerata come nuova ammissione.
Note all'articolo
- Il D.L. Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I premi di L. 500 ciascuno stabiliti per la prima e seconda rafferma dall'art. 23 del testo unico delle leggi sugli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, sono rispettivamente elevati a L. 1000".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-23