Testo unicoCapo II

Art. 18

Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-18

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