Testo unico›Capo II
Art. 26
Art. 19 legge 21 agosto 1901, n. 409.
In vigore dal 17 nov 1907
Le guardie di città saranno reclutate, a preferenza, fra i carabinieri, i soldati di prima categoria in congedo illimitato, e gli inscritti di seconda categoria che abbiano già avuto l'istruzione militare; il servizio sarà calcolato come prestato sotto le bandiere, e finché restano nel corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello, ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali esse appartengono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-26