Art. 10 · Art. 10 legge 21 agosto 1901, n. 409.
Testo unicoCapo I

Art. 10

10 / 58

Art. 10 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, saranno stabiliti i titoli per essere ammessi a ciascuna carriera, le norme per gli esami e per il tirocinio, quelle per le promozioni e per la disciplina, nonché le attribuzioni degli impiegati di pubblica sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-10