Testo unico›Capo V
Art. 57
Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648.
In vigore dal 17 nov 1907
Agli effetti delle disposizioni contenute negli ° capoverso del presente testo unico, è autorizzata la spesa delle seguenti somme:
a) per premi d'ingaggi, L. 200,000;
b) per soprassoldo di rafferma, L. 620,000;
c) per indennità di alloggio, L. 300,000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-57