Testo unicoCapo V

Art. 57

Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648.

In vigore dal 17 nov 1907
Agli effetti delle disposizioni contenute negli ° capoverso del presente testo unico, è autorizzata la spesa delle seguenti somme: a) per premi d'ingaggi, L. 200,000; b) per soprassoldo di rafferma, L. 620,000; c) per indennità di alloggio, L. 300,000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-57

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Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648. (Art. 57 Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo