Testo unicoCapo V

Art. 53

Art. 45 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Alla fine di ogni anno e per il tempo stabilito dall'articolo precedente, il prefetto comunicherà a ciascun Comune lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siano state effettivamente retribuite dallo Stato pel servizio prestato nel territorio del Comune stesso. Ove questo numero sia, nel suo complesso, inferiore di oltre un decimo a quello delle guardie che, a norma dell', sia stato assegnato al Comune, si farà luogo, a vantaggio di questo, ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-53

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