Art. 47 · Art. 40 legge 21 agosto 1901, n. 409.
Testo unicoCapo IV

Art. 47

47 / 58

Art. 40 legge 21 agosto 1901, n. 409.

In vigore dal 17 nov 1907
Gli ufficiali, gli impiegati e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere, nè possono assumere la qualità di amministratori, consiglieri d'amministrazione, commissari di vigilanza ed altro ufficio nelle Società costituite a fine di lucro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-31;690#art-tu-47