Regolamento›Sez. II›§ 1
Art. 98
In vigore dal 25 ott 1907
A termini della legge 8 luglio 1904, n. 367, i guardiani idraulici sono in numero di 730, distribuiti in due classi, e cioè:
n. 340 di 1ª classe col salario annuo di L. 720;
n. 390 di 2ª classe col salario annuo di L. 660.
Il passaggio dalla 2ª alla 1ª classe si consegue per anzianità di servizio, salvo i casi di sospensione, ritardo di decorrenza e di esclusione dalla promozione, previsti dagli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-98