Regolamento›§ 2
Art. 102
In vigore dal 25 ott 1907
Ai guardiani addetti esclusivamente alla manovra di sostegni di navigazione potrà essere accordato dal Ministero, oltre al salario, un compenso speciale in base a motivata proposta dell'ingegnere capo e solo quando le manovre si debbono effettuare anche di notte.
Tale compenso non potrà mai eccedere le L. 20 mensili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-102