Regolamento›§ 2
Art. 100
In vigore dal 25 ott 1907
Per la sorveglianza continua di lavori, alla quale vengano eccezionalmente adibiti e pel servizio di piena, entro i confini del proprio tronco di guardia, competono ai guardiani le seguenti indennità:
1° L. 1.50 per ogni giorno;
2º L. 2.50 per ogni notte;
3° l'indennità giornaliera e L. 0.25 per ogni ora di servizio notturno, quando il servizio stesso si compie di giorno e di notte.
In quest'ultimo caso però il cumulo delle indennità giornaliera e notturna non potrà superare le L. 4; e dovrà ridursi a L. 3 quando il servizio si prolunghi in modo continuo oltre i sette giorni.
Qualora le dette prestazioni si compiano fuori del tronco, le rispettive indennità saranno aumentate di L. 0.50.
Nei viaggi sulle ferrovie, tramvie e piroscafi spetta ai guardiani il rimborso del prezzo di un biglietto di 3ª classe.
Storico versioni
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