Regolamento›§ 2
Art. 99
In vigore dal 25 ott 1907
Quando i guardiani siano chiamati a prestar servizio, entro i confini del proprio tronco, in operazioni di campagna, riceveranno un'indennità giornaliera di L. 1.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-99