Regolamento›§ 3
Art. 103
In vigore dal 25 ott 1907
È obbligatoria per i guardiani idraulici di nuova nomina la iscrizione presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed il contributo a carico dei guardiani stessi dovrà essere tale da costituire a 65 anni, per gli iscritti nel ruolo della mutualità, una pensione annua di L. 180.
Possono tuttavia i guardiani preferire l'iscrizione nel ruolo dei contributi riservati, restando sottoposti allo stesso contributo stabilito pei guardiani del ruolo della mutualità che abbiano pari età all'atto dell'inscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-103