Regolamento§ 3

Art. 103

In vigore dal 25 ott 1907
È obbligatoria per i guardiani idraulici di nuova nomina la iscrizione presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed il contributo a carico dei guardiani stessi dovrà essere tale da costituire a 65 anni, per gli iscritti nel ruolo della mutualità, una pensione annua di L. 180. Possono tuttavia i guardiani preferire l'iscrizione nel ruolo dei contributi riservati, restando sottoposti allo stesso contributo stabilito pei guardiani del ruolo della mutualità che abbiano pari età all'atto dell'inscrizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-103

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 103 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo