Regolamento›Sez. III
Art. 106
In vigore dal 25 ott 1907
Gli ingegneri capi non potranno assumere manovratori od osservatori se non dopo che, per riconosciuto bisogno, ne abbiano riportato l'autorizzazione dal Ministero; il quale determinerà, entro i limiti fissati nell'articolo precedente, la retribuzione da corrispondersi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-106