RegolamentoSez. III

Art. 106

In vigore dal 25 ott 1907
Gli ingegneri capi non potranno assumere manovratori od osservatori se non dopo che, per riconosciuto bisogno, ne abbiano riportato l'autorizzazione dal Ministero; il quale determinerà, entro i limiti fissati nell'articolo precedente, la retribuzione da corrispondersi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-106

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Art. 106 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo