RegolamentoSez. II

Art. 110

In vigore dal 25 ott 1907
L'agente che per motivi di salute non possa attendere al disimpegno del proprio servizio deve darne immediatamente avviso ai superiori. Per necessità di servizio il custode può essere dall'ingegnere capo temporaneamente sostituito con altro dipendente dall'ufficio. Quando l'infermità di un guardiano, manovratore od osservatore idrometrico o udometrico si prolunga oltre un mese, egli deve essere sostituito da un avventizio, da lui proposto ed accettato dall'ingegnere di sezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-110

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo