Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 108
In vigore dal 25 ott 1907
I permessi di assenza nel corso di un anno non possono eccedere la durata di un mese pei custodi o di quindici giorni pei guardiani.
Ai custodi possono essere accordati, sempre però per iscritto, e quando le esigenze del servizio lo consentano:
1° fino a tre giorni dall'ingegnere di sezione;
2° fino a dieci giorni dall'ingegnere capo;
3° oltre i 10 giorni dall'ispettore compartimentale.
Il Ministero può, per giustificati motivi, accordare ai custodi un congedo straordinario non maggiore di un mese.
Ai guardiani possono essere accordati permessi di assenza, alle medesime condizioni:
l° fino a cinque giorni dall'ingegnere di sezione;
2° fino a quindici giorni dall'ingegnere capo.
L'ispettore superiore compartimentale può, per gravi circostanze, accordare ai guardiani un permesso straordinario non maggiore di quindici giorni.
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