RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 109

In vigore dal 25 ott 1907
L'agente che si assenta dietro regolare permesso deve, prima di allontanarsi dalla propria residenza, indicare il luogo dove andrà a dimorare, per rendere agevole, ove occorra, l'immediato richiamo al tronco. Si considera come arbitraria assenza, agli effetti disciplinari, l'ingiustificato ritardo nel riassumere servizio dopo la scadenza del permesso o dopo il richiamo in residenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-109

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Art. 109 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo