Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 109
In vigore dal 25 ott 1907
L'agente che si assenta dietro regolare permesso deve, prima di allontanarsi dalla propria residenza, indicare il luogo dove andrà a dimorare, per rendere agevole, ove occorra, l'immediato richiamo al tronco.
Si considera come arbitraria assenza, agli effetti disciplinari, l'ingiustificato ritardo nel riassumere servizio dopo la scadenza del permesso o dopo il richiamo in residenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-109