Regolamento›Sez. II
Art. 114
In vigore dal 25 ott 1907
Le pene applicabili ai custodi idraulici sono;
l° la censura;
2° la sospensione dallo stipendio;
3° la sospensione dallo stipendio e dal servizio;
4° la dispensa dal servizio;
5° la destituzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-114