Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 112
In vigore dal 25 ott 1907
Ai subalterni idraulici che si segnalano per zelo e capacità eccezionali nell'adempimento dei propri doveri o per notevoli vantaggi recati allo Stato possono essere accordati speciali premi ed encomi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-112