Regolamento›Sez. II
Art. 111
In vigore dal 25 ott 1907
All'avventizio che sostituisce il guardiano, manovratore od osservatore sarà corrisposta un'indennità giornaliera, che non può eccedere la misura corrispondente all'assegno dell'agente che viene sostituito.
Tale indennità starà a carico dell'Amministrazione per un tempo non maggiore di tre mesi; oltre questo termine starà a carico dell'agente sostituito, salvo all'Amministrazione di provvedere diversamente se l'infermità dell'agente perduri.
Quando l'avventizio viene licenziato per cessazione della causa per cui venne assunto o per altro motivo, non ha diritto a compenso alcuno e cessa ogni rapporto tra lui e l'Amministrazione.
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