Regolamento›Sez. II
Art. 117
In vigore dal 25 ott 1907
La cognizione dei fatti e l'applicazione delle pene entro i limiti della misura stabilita competono:
1° agli ingegneri capi del genio civile;
2° agli ispettori superiori del genio civile
3° al Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-117